colpi di diritto
Riduzione delle ferie nella LDL
Arno, 55 anni, lavora da oltre vent’anni sui binari nel personale di manovra. L’anno scorso ha purtroppo avuto un infortunio e di conseguenza è stato assente per 30 giorni. Il suo superiore gli ha detto che avrebbe dovuto ridurre i giorni di ferie. È vero?
In quanto parte del personale di manovra, Arno è soggetto alla Legge sulla durata del lavoro (LDL) e all’Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro (OLDL). Le particolari condizioni del settore dei trasporti pubblici richiedono regolamenti speciali per garantire un esercizio sicuro ed efficiente e per proteggere il personale impiegato nelle imprese soggette alla citata legge.
Una settimana lavorativa è costituita da un alternarsi di turni di servizio e di riposo, interrotto da giorni liberi. Di base, la LDL presuppone una settimana lavorativa di sei giorni con un orario lavorativo medio giornaliero di sette ore. Se è possibile dal punto di vista aziendale, è da rispettare la settimana lavorativa di cinque giorni, con un orario di lavoro medio giornaliero superiore a sette ore. I giorni di compensazione non devono necessariamente cadere di sabato così come i giorni di riposo non devono necessariamente cadere di domenica.
I collaboratori hanno diritto a minimo quattro settimane di ferie per anno civile. A una settimana lavorativa di cinque giorni corrisponde la settimana di vacanza suddivisa come segue: cinque giorni di vacanza, un giorno di compensazione e un giorno di riposo. Il diritto alle vacanze è il medesimo, indipendentemente dal fatto che una persona lavori a tempo pieno o parziale.
I giorni di assenza, indipendentemente dal fatto che cadano in giorni lavorativi o in giorni liberi, possono comportare una riduzione delle ferie. Vengono sommati tutti i giorni di assenza per anno civile.
Secondo la legge sulla durata del lavoro Arno, in quanto collaboratore di 55 anni, ha diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Per calcolare la riduzione delle ferie si moltiplica il numero di giorni di ferie per il numero dei giorni di assenza e si divide il risultato per il numero di giorni dell’anno civile in questione. Arno, quindi, si deve aspettare una riduzione di circa due giorni di ferie (= 25 giorni di ferie x 30 giorni di assenza / 366 giorni di anno civile).
Tuttavia, secondo l’Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, i primi 90 giorni di assenza (dovuti a malattia, infortunio, servizio militare, civile o di protezione civile) non vengono presi in considerazione nel calcolo della riduzione delle vacanze. Di conseguenza, ad Arno non vengono ridotti i giorni di ferie.
Servizio giuridico del SEV