colpi di diritto
Certificati medicicon effettoretroattivo
Non sempre una lavoratrice o un lavoratore che si ammalano possono recarsi immediatamente dal medico. A volte, non si rendono nemmeno conto di essere incapaci al lavoro. Nei casi in cui si recano dal medico solo dopo l’insorgenza dell’incapacità al lavoro e producono pertanto un certificato medico dall’effetto retroattivo, succede però che la credibilità di questo certificato venga messa in dubbio dal datore di lavoro.
Il tribunale amministrativo federale ha dovuto esprimersi sulla questione della validità di un certificato medico emesso con effetto retroattivo: un collaboratore delle FFS, sostenuto dal SEV, si è opposto al licenziamento emesso dalle FFS mentre era in malattia. Il medico di fiducia delle FFS aveva infatti messo in dubbio il valore probatorio del certificato medico, in quanto emesso a posteriori (nel caso specifico, tre giorni dopo).
Il tribunale amministrativo federale ha puntualizzato che le indicazioni contenute in un certificato medico non possono essere messe in dubbio per il solo fatto che lo stesso è stato emesso a posteriori. Va invece piuttosto considerato il momento della visita medica che ha portato all’emissione del certificato. Se si considerasse unicamente il momento dell’emissione del certificato, il certificato emesso dal medico di fiducia delle FFS dovrebbe risultare molto meno degno di fede di quello del medico curante, poiché generalmente emesso in base a una valutazione medica basata solo sugli atti prodotti dai curanti. Inoltre, il medico di fiducia viene chiamato in causa solo nei casi controversi. La correttezza del certificato medico retroattivo non viene messa in dubbio nemmeno dal ritardo con il quale il lavoratore ha informato il datore di lavoro sul suo stato di salute. Ogni singolo caso deve essere valutato sulla base delle circostanze in cui si è prodotto.
Il tribunale amministrativo federale ha concluso le sue considerazioni con la constatazione che, nella fattispecie, il certificato medico emesso con effetto retroattivo non era contestabile. Di conseguenza, il licenziamento è da ritenere nullo, in quanto avvenuto durante la malattia. Il ricorso del collaboratore è stato quindi accolto e il licenziamento dichiarato nullo. Le FFS sono quindi state obbligate a proseguire il rapporto di lavoro.
Servizio giuridico del SEV